IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO 
 
    In funzione di Tribunale di Sorveglianza  riunito  in  Camera  di
consiglio nelle persone di dott.  Marina  Zelante  Presidente,  dott.
Paola Ghezzi giudice relatore, dott. Patrizia Daniela Angeli  giudice
onorario, dott. Luca Tartaro giudice onorario. 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di  reclamo
proposto da Z. I. C. nato a B in Romania  il  11.4.1991,  attualmente
detenuto  presso  la  Casa  di  Reclusione  di   Milano-Bollate,   in
esecuzione della pena di anni 10, mesi 8 di reclusione  di  cui  alla
sentenza emessa il 24.9.2009 dalla Corte di Appello  di  Milano  sez.
Minori, irr. 13.4.2010 per i reati di cui agli artt. 110,  575,  585,
576 c. 1 n. 1 c.p., 110, 624, 61 n. 5-7, 625 n. 1 c.p.,  commessi  il
27.10.2007 in  Cosio  Valtellino  (i.p.  11.1.2008;  f.p.  19.2.2017,
tenuto conto della L.A. finora concessa); 
    Vista l'ordinanza del MS di Milano  in  data  20.1.2015,  che  ha
concesso al condannato una riduzione di pena pari  a  giorni  45  con
riferimento al  periodo  dall'11.7.2014  al  10.1.2015,  pari  ad  un
semestre;  visto  il  reclamo  presentato  dal  condannato  in   data
30.5.2014 avverso l'ordinanza del MS di cui sopra, con  il  quale  il
condannato ha richiesto la concessione del beneficio; 
    Letti gli atti; 
    Sentito il P.M.; 
 
                               Osserva 
 
    Il  reclamante  riferisce,  quale   motivo   a   sostegno   della
concessione del beneficio, cosi' come previsto dall'art. 4 n.  1  del
decreto-legge 146/2013 coordinato con la legge di conversione 10/2014
nella misura di 75 giorni per ogni singolo semestre di pena  scontata
anzicche' di 45, come concesso dal Magistrato di Sorveglianza, che: 
        1. pur essendo il reclamante recluso  per  un  reato  di  cui
all'art. 4-bis O.P., lo stesso e' stato  commesso  da  minorenne,  di
guisa che si palesa, a detta del  reclamante,  una  violazione  degli
artt. 3 e 27 della Costituzione, tale da consentire di  sollevare  la
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  4  della  legge
10/2014. 
    Orbene ritiene questo Collegio che vi  siano  i  presupposti  per
sollevare la  questione  di  legittimita'  costituzionale  avanti  la
Suprema Corte in riferimento agli artt. 3  e  27  della  Costituzione
dell'art. 4 n. 1 legge 10/2014. 
    E' noto infatti che l'art. 79 della legge 354 del  1975  consente
l'applicazione della normativa relativa all'ordinamento penitenziario
anche ai condannati  minorenni,  in  attesa  dell'emanazione  di  una
disciplina specifica per l'esecuzione delle pene  nei  confronti  dei
soggetti  che  abbiano  commesso  il   reato   non   essendo   ancora
maggiorenni. 
    In attesa di tale normativa  vi  sono  stati  diversi  interventi
correttivi della Corte Costituzionale (sentenze nn. 403 del 1997, 450
del 1998 e 436 del 1999) che hanno  dichiarato  l'incostituzionalita'
di alcune norme dell'ordinamento penitenziario per  contrasto  con  i
principi ispiratori del  diritto  penale  minorile,  garantiti  dalla
Costituzione e tutelati dalla Dichiarazione dell'ONU del 1959 e dalla
Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989. 
    Nel   caso   concreto    e'    possibile    ritenere,    operando
un'interpretazione costituzionalmente  orientata,  un  contrasto  del
dettato normativo di cui all'art. 4  delle  legge  10/2014  allorche'
preclude il beneficio per i condannati per taluno dei  reati  di  cui
all'art. 4-bis O.P. (lo Z. ha si' subito una  condanna  per  uno  dei
delitti di cui all'art. 4 O.P., in particolare  quello  di  cui  agli
artt. 575, 576 e 585 c.p.,  ma  lo  ha  commesso  da  minorenne)  con
l'esigenza di flessibilita' e di  protezione  dell'infanzia  e  della
gioventu' (garantite dagli artt. 3 e 31 II  co.  della  Costituzione)
che caratterizza il trattamento del detenuto minorenne (che  richiede
la possibilita' di differenziare il trattamento rispetto agli  adulti
per consentirne il recupero  sociale,  tenuto  conto  della  parabola
evolutiva e della formazione della  personalita'  del  minore),  come
gia' piu' volte ribadito dalla  Suprema  Corte,  allorche'  e'  stata
chiamata a pronunciarsi  in  merito  all'assoluta  parificazione  tra
minorenni ed adulti in materia di ordinamento penitenziario. 
    Inoltre  si  ravvisa   un   contrasto   con   il   principio   di
rieducativita' della pena  di  cui  all'art.  27  III  collima  della
Costituzione poiche' la norma di cui all'art. 4 legge 10/2014 prevede
un  meccanismo  automatico  di  esclusione  della   concessione   del
beneficio della liberazione  anticipata  speciale,  preclusivo  della
possibilita' di una  valutazione  individualizzata  rispondente  alle
esigenze costituzionali di protezione della personalita' del minore.